Art. 3.
(Disposizioni amministrative).

      1. Le regioni, con propri provvedimenti, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 e istituiscono l'elenco regionale dei soggetti abilitati al loro svolgimento.
      2. L'iscrizione all'elenco regionale è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 4.

 

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      3. L'iscrizione all'elenco regionale è negata, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

          a) hanno riportato nel triennio precedente alla richiesta di iscrizione, con sentenza passata in giudicato, condanna per reati contro la persona o contro il patrimonio;

          b) sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

      4. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma 3 si applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale e l'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
      5. Nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti regionali che regolano la materia di cui al comma 1, gli interessati possono richiedere alla regione ove ha sede l'immobile un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 4.